1. Il direttore dell'agenzia č nominato dalla giunta provinciale che lo sceglie tra persone in possesso di diploma di laurea che abbiano svolto per almeno dieci anni attivitā di natura dirigenziale o scientifica in strutture a carattere scientifico ovvero in centri di ricerca di rilievo nazionale o internazionale.
2. Il rapporto di lavoro autonomo conseguente alla nomina di cui al comma 1 č regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo III del libro V del codice civile, di durata quinquennale e rinnovabile, i cui contenuti sono stabiliti con deliberazione della giunta provinciale. I compensi spettanti al direttore sono determinati entro il limite massimo di quelli attribuiti al direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e sono, per una quota, correlati al risultati della gestione accertati ai sensi dell'Art. 10, comma 6.