Trentino-Alto Adige - DPP 8/02 - articolo 3: Modalitą di consultazione

Articolo 3 - Modalitą di consultazione

(Regione Trentino-Alto Adige - Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n° 8, 22 marzo 2002)

1. Gli ordini professionali, non rappresentati nella commissione, nonchč le organizzazioni sindacali interessate sono preventivamente sentiti in ordine ai criteri di riconoscimento e valutazione delle esperienze formative di cui all'Art. 4 e devono esprimere le proprie valutazioni entro il termine stabilito dalla commissione, decorso inutilmente il quale si prescinde dal parere.

2. Sono portati a conoscenza dei soggetti di cui al comma 1 gli schemi di provvedimento concernenti:

a) gli obiettivi formativi di interesse provinciale;

b) i requisiti per l'accreditamento delle societą scientifiche nonchč dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivitą formative nel territorio della provincia di Bolzano;

c) gli indirizzi per i programmi di formazione.

3. Sugli schemi di provvedimento di cui al comma 2 i soggetti interessati possono trasmettere alla commissione eventuali osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello schema, salvo termine pił breve, se ritenuto necessario.


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