1. Gli ordini professionali, non rappresentati nella commissione, nonchč le organizzazioni sindacali interessate sono preventivamente sentiti in ordine ai criteri di riconoscimento e valutazione delle esperienze formative di cui all'Art. 4 e devono esprimere le proprie valutazioni entro il termine stabilito dalla commissione, decorso inutilmente il quale si prescinde dal parere.
2. Sono portati a conoscenza dei soggetti di cui al comma 1 gli schemi di provvedimento concernenti:
a) gli obiettivi formativi di interesse provinciale;
b) i requisiti per l'accreditamento delle societą scientifiche nonchč dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivitą formative nel territorio della provincia di Bolzano;
c) gli indirizzi per i programmi di formazione.
3. Sugli schemi di provvedimento di cui al comma 2 i soggetti interessati possono trasmettere alla commissione eventuali osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello schema, salvo termine pił breve, se ritenuto necessario.