1. La commissione insediata presso la ripartizione provinciale
sanitā č composta da:
(modificato dall'articolo 1, comma 1, del
DPP-Bolzano n° 17/02 - ndr)
a) il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente per la formazione del personale sanitario, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bolzano, di cui un medico di medicina generale ed un medico dell'ambito clinico;
c) un/una rappresentante del collegio degli infermieri;
d) un/una rappresentante dell'ordine degli psicologi;
e) un esperto/un'esperta della riabilitazione,
f) un/una rappresentante scelto/a fra i comitati per le pari opportunitā delle aziende sanitarie;
g) tre esperti/esperte designati/e rispettivamente dalle facoltā di medicina e chirurgia delle Universitā di Innsbruck, Padova e Verona;
h) un esperto/un'esperta della formazione continua dell'ufficio provinciale competente per la formazione del personale sanitario.
2. La commissione rimane in carica cinque anni.
3. Funge da segretario/segretaria un funzionario/una funzionaria dell'ufficio provinciale competente in materia di formazione del personale sanitario.