Trentino-Alto Adige - DPP 8/02 - articolo 2: Composizione della commissione

Articolo 2 - Composizione della commissione

(Regione Trentino-Alto Adige - Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n° 8, 22 marzo 2002)

1. La commissione insediata presso la ripartizione provinciale sanitā č composta da:
(modificato dall'articolo 1, comma 1, del DPP-Bolzano n° 17/02 - ndr)

a) il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente per la formazione del personale sanitario, con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bolzano, di cui un medico di medicina generale ed un medico dell'ambito clinico;

c) un/una rappresentante del collegio degli infermieri;

d) un/una rappresentante dell'ordine degli psicologi;

e) un esperto/un'esperta della riabilitazione,

f) un/una rappresentante scelto/a fra i comitati per le pari opportunitā delle aziende sanitarie;

g) tre esperti/esperte designati/e rispettivamente dalle facoltā di medicina e chirurgia delle Universitā di Innsbruck, Padova e Verona;

h) un esperto/un'esperta della formazione continua dell'ufficio provinciale competente per la formazione del personale sanitario.

2. La commissione rimane in carica cinque anni.

3. Funge da segretario/segretaria un funzionario/una funzionaria dell'ufficio provinciale competente in materia di formazione del personale sanitario.


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