1. I provvedimenti che il direttore generale č tenuto a sottoporre al Consiglio dei sanitari per il parere obbligatorio, fatta salva la facoltą, prevista dall'Art. 19, comma 4, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, del direttore generale di chiedere parere anche su altri argomenti, sono i seguenti:
a) l'atto aziendale dell'azienda sanitaria previsto dall'Art. 5, comma 1, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»;
b) il piano generale triennale dell'azienda sanitaria;
c) il programma operativo annuale dell'azienda sanitaria;
d) provvedimenti di apertura di nuovi reparti di degenza e servizi;
e) provvedimenti che comportano fondamentali modifiche in materia di servizi di reperibilitą e notturni;
f) provvedimenti che comportano rilevanti modifiche degli attuali orari di apertura di ambulatori e servizi.
Il presente decreto sarą pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.