Calabria - Legge 27/03 - articolo 2

Articolo 2

(Regione Calabria - legge n° 27, 5 dicembre 2003)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello, della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.


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