Calabria - Legge 27/03 - articolo 1

Articolo 1

(Regione Calabria - legge n° 27, 5 dicembre 2003)

1. Fino all'approvazione del piano regionale per la salute e comunque non oltre il 31 gennaio 2004, la giunta regionale č autorizzata a nominare commissari per la gestione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

2. I commissari sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale o tra i dirigenti o professionisti in servizio presso pubbliche amministrazioni, con anzianitą di servizio di almeno cinque anni.


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