Veneto - Legge 36/03 - articolo 5: Attivitā a favore dei diabetici

Articolo 5 - Attivitā a favore dei diabetici

(Regione Veneto - legge n° 36, 24 novembre 2003)

1. L'attivitā a favore dei diabetici č realizzata, in conformitā alla programmazione socio-sanitaria regionale e operando in integrazione tra l'assistenza specialistica e quella territoriale, secondo il seguente schema organizzativo:

a) al medico di medicina generale, o al pediatra di libera scelta, č affidato il compito di:

1) prevenire la malattia diabetica individuando i soggetti a rischio e predisponendo su di essi opportuni esami di controllo;

2) formulare la diagnosi di diabete mellito e programmare, per il diabetico non insulino-trattato, una adeguata periodica valutazione clinica;

3) prescrivere la corretta terapia e trasmettere al diabetico le conoscenze utili per l'autocontrollo e l'autogestione, anche fornendo indicazioni sulle raccomandazioni nutrizionali per il diabete e sui principi per una corretta alimentazione;

4) sorvegliare gli effetti collaterali della terapia ipoglicemizzante e le interferenze della stessa con altre terapie in corso;

5) inviare il paziente diabetico alla struttura specialistica di diabetologia per consulenze su specifici problemi e particolari situazioni morbose che necessitino di adeguato supporto clinico diagnostico, nonchč per un educazione comportamentale e gestionale della malattia operata da personale sanitario qualificato;

6) assicurare adeguata assistenza domiciliare al diabetico non deambulante ed attivare l'assistenza domiciliare integrata quando necessario;

7) disporre l'invio dei pazienti alle iniziative di socializzazione, quali campi scuola, per finalitā educativo-terapeutiche;

b) alle strutture specialistiche di diabetologia, presenti in ogni ULSS č affidato il compito di:

1) effettuare le prestazioni sui pazienti diabetici a loro indirizzati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;

2) predisporre azioni per una completa valutazione degli aspetti peculiari della sindrome metabolica;

3) predisporre azioni di tipo diagnostico preventivo per la ricerca e il controllo periodico di eventuali complicanze secondarie nei confronti di tutti i diabetici in regime ambulatoriale, day hospital e di ospedalizzazione domiciliare;

4) predisporre azioni volte ad assicurare le consulenze specialistiche all'interno dell'ospedale;

5) organizzare percorsi educativi e campi scuola, per abituare i bambini all'autocontrollo alimentare e terapeutico.

2. Le strutture specialistiche di cui al comma 1 hanno al loro interno:

a) un servizio ambulatoriale, con ampio orario di accesso, presso il quale vengono effettuati visite ed esami correlati alla malattia ed alle sue complicanze che effettua servizio di consulenza urgente per i pazienti inviati direttamente dal pronto soccorso;

b) un'attivitā di day hospital o di percorsi diagnostico terapeutici, presso la quale sono effettuate azioni che richiedono una particolare sorveglianza clinica o l'impiego di farmaci di esclusivo uso ospedaliero o il trattamento di emergenze metaboliche acute o l'esecuzione di attivitā ad alta integrazione con unitā specialistiche esterne alla struttura diabetologica.


articolo precedente // articolo successivo