Veneto - Legge 36/03 - articolo 4: Convocazione della commissione e sua durata

Articolo 4 - Convocazione della commissione e sua durata

(Regione Veneto - legge n° 36, 24 novembre 2003)

1. La commissione viene convocata, dal presidente con cadenza almeno bimestrale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

2. La commissione rimane in carica tre anni.


articolo precedente // articolo successivo