Veneto - Legge 36/03 - articolo 2: Compiti della commissione regionale per le attività diabetologiche

Articolo 2 - Compiti della commissione regionale per le attività diabetologiche

(Regione Veneto - legge n° 36, 24 novembre 2003)

1. La commissione è organo consultivo e di proposta della giunta regionale per le funzioni di programmazione e coordinamento generale delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione del diabete mellito relativamente:

a) agli standard operativi di funzionamento per le attività erogate;

b) ai protocolli per la prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e delle sue complicanze, nonchè ai modelli standard di comunicazione;

c) al piano degli interventi operativi, quali la predisposizione delle mappe di rischio;

d) alle attività di formazione ed aggiornamento del personale medico, infermieristico, tecnico assistenziale da inserire nei programmi di formazione ed aggiornamento permanente del personale del ruolo sanitario regionale;

e) alla ricerca epidemiologica;

f) al controllo di qualità delle prestazioni erogate dal sistema di intervento;

g) ai contenuti e strumenti didattici da utilizzare nella rete di intervento regionale per le attività di educazione rivolte ai pazienti diabetici ed alle rispettive famiglie;

h) allo studio di fattibilità di progetti ed azioni programmate dirette ad affrontare la malattia diabetica secondo contributi polispecialistici pluridisciplinari ed in linea con le più moderne tecniche e metodiche terapeutiche.

2. La commissione svolge compiti di monitoraggio e valutazione delle attività previste dall'Art. 5.

3. La commissione presenta ogni anno alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta e formula eventuali proposte per migliorare il servizio sanitario e assistenziale, nonchè una relazione finale sull'attività effettuata nel triennio. Copia delle relazioni è trasmessa al consiglio regionale.


articolo precedente // articolo successivo