(Regione Veneto - legge n° 34, 20 novembre 2003)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in Euro 50.000 per ciascuno degli esercizi 2003-2005, necessari per l'istituzione del centro di riferimento regionale di cui all'Art. 5, si provvede con le risorse dell'u.p.b. U0140 «Obiettivi di piano per la sanità», incrementate di Euro 50.000 riducendo di pari importo la dotazione dell'u.p.b. UO152 «Servizi a favore delle persone disabili, adulte e anziane» per competenza e cassa per l'esercizio 2003 e per sola competenza per gli esercizi 2004-2005.
2. Il piano sanitario regionale quantificherà, nell'ambito delle disponibilità delle risorse allocate nell'u.p.b. U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005, gli oneri per i livelli aggiuntivi di assistenza derivanti dall'applicazione della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.