Veneto - Legge 34/03 - articolo 7: Atti attuativi

Articolo 7 - Atti attuativi

(Regione Veneto - legge n° 34, 20 novembre 2003)

1. Con appositi atti da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentite le associazione dei malati stomizzati ed incontinenti definisce:

a) i presidi sanitari da fornire ai soggetti portatori di incontinenza urinaria e stomie, ed il quantitativo mensile di materiale da garantire;

b) le prestazioni professionali, psicologiche, mediche ed infermieristiche che devono essere assicurate ai pazienti;

c) la dotazione minima di idonee attrezzature che vanno predisposte nei locali e servizi pubblici, per far fronte alle esigenze igieniche, sanitarie sociali e di relazione dei portatori di stomie;

d) l'organizzazione della rete regionale dei centri abilitati alla riabilitazione e la relativa dotazione organica;

e) i criteri omogenei da adottare sul territorio regionale per il riconoscimento dell'invaliditā civile.

2. La giunta regionale acquisisce il parere della competente commissione consiliare sugli atti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.


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