(Regione Veneto - legge n° 34, 20 novembre 2003)
1. Al fine di assicurare gli interventi di cui all'Art. 4, in ogni azienda ULSS e comunque nelle aziende ULSS ove esistono centri chirurgici che trattano tali patologie, č istituito un servizio riabilitativo dell'incontinenza che si avvale di personale medico ed infermieristico, specializzato in stomaterapia (stomaterapista) ed incontinenza urinaria (uroriabilitatore), al fine di fronteggiare tutti i problemi dell'incontinenza uro-fecale, temporanea o permanente.
2. I servizi di cui al comma 1 possono avvalersi della consulenza e della cooperazione del centro di riferimento regionale, che ha inoltre il compito di formulare appositi protocolli per garantire la continuitā assistenziale ai pazienti, dall'ospedale ai servizi territoriali.