(Regione Veneto - legge n° 34, 20 novembre 2003)
1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme, gli interventi che la Regione del Veneto, attraverso le aziende ULSS, assicura agli incontinenti gravi e stomizzati e che rientrano nei livelli essenziali di assistenza sono:
a) la fornitura di presidi sanitari in regime di libera scelta, utili per garantire la funzionalitą e migliorare la condizione di vita dei pazienti, riferita anche alla qualitą della vita di relazione;
b) gli interventi di riabilitazione funzionale;
c) gli interventi di riabilitazione psichica e sostegno psicologico, specie nelle prime fasi della nuova condizione postchirurgica;
d) gli interventi di insegnamento ai pazienti delle pratiche necessarie per il mantenimento dell'igiene delle incontinenze;
e) l'informazione tempestiva e puntuale dei pazienti su tutti i presidi necessari e sulle modalitą per ottenerli in tempi rapidi e a titolo gratuito, dalle competenti aziende ULSS;
f) l'assistenza burocratica per il rapido disbrigo delle pratiche relative alle richieste dei presidi di cui alla lettera a);
g) il rilascio delle certificazioni mediche necessarie a fini assistenziali, riabilitativi e previdenziali;
h) il controllo periodico della funzionalitą e della condizione della stomia e dell'incontinenza urinaria, con particolare riferimento alla qualitą dei presidi utilizzati e alle tipologie di riabilitazione attuate, prestando la massima attenzione al rapporto costo/beneficio/qualitą;
i) gli interventi di assistenza socio-sanitaria a domicilio, nei luoghi di lavoro, nelle scuole di ogni ordine e grado e in particolare, qualora ricorrano le necessarie condizioni, nel caso di bambini stomizzati, con atresie ano-rettali o che necessitano di cateterismo intermittente;
l) gli interventi di assistenza domiciliare da parte di personale infermieristico specializzato, in particolare per i soggetti anziani o non autosufficienti e per i soggetti in etą pediatrica.