Veneto - Legge 34/03 - articolo 3: Modalitā di erogazione degli interventi

Articolo 3 - Modalitā di erogazione degli interventi

(Regione Veneto - legge n° 34, 20 novembre 2003)

1. Le aziende ULSS assicurano, ai soggetti di cui all'Art. 2, a titolo gratuito, gli interventi preventivi, curativi, assistenziali e riabilitativi necessari e connessi alla loro patologia ed invaliditā.


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