(Regione Veneto - legge n° 34, 20 novembre 2003)
1. Sono destinatari degli interventi di cui all'Art. 1:
a) coloro che soffrono di incontinenza urinaria grave;
b) coloro che soffrono di incontinenza urinaria e/o fecale congenita o che, a seguito di intervento chirurgico, abbiano attuato un nuovo collegamento provvisorio o permanente tra cavitą interne del corpo e l'esterno, attraverso il confezionamento di uno o pił storni cutanei.
2. A seconda dell'organo cavo interessato alla stomizzazione si distinguono:
a) i soggetti portatori di urostomie: nefrostomie, ureterostomie, ureteroileocutaneostomie o cistostomie;
b) i soggetti portatori di stomia intestinale (ileo o colostomia).
3. Sono equiparati ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 i soggetti portatori di tracheostomie per lo specifico fabbisogno sanitario e assistenziale.