Articolo 17 - Norma finanziaria
(modificato dall'articolo 2 della
legge regionale n° 62 del 22.12.03 - ndr)
(Regione Toscana - legge n° 35, 9 luglio 2003)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge e previsti in 2.600,00 euro annui si fa fronte per l'esercizio 2003, con lo stanziamento iscritto alla unità previsionale di base 264 (servizi di prevenzione - spese correnti) del bilancio di previsione 2003.
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio.