(Regione Toscana - legge n° 35, 9 luglio 2003)
1. Gli ambulatori di medicina dello sport giā autorizzati ai sensi della legge regionale 94/1994, per continuare a svolgere l'attivitā sanitaria, per il rilascio dei certificati dell'attivitā sportiva agonistica, devono presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 8/1999. Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo č di centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana della deliberazione adottata dal consiglio regionale di approvazione dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attivitā sanitaria di medicina dello sport.
2. Le disposizioni sui requisiti obbligatori di cui alla legge regionale n. 8/1999 trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove strutture. Nel caso di ampliamento dell'attivitā o dei locali di strutture giā autorizzate le disposizioni sui requisiti obbligatori sono applicate limitatamente all'oggetto dell'ampliamento.
3. Gli ambulatori di medicina dello sport giā autorizzati ai sensi della legge regionale n. 94/1994, si adeguano ai requisiti generali e specifici di cui all'art. 13 a far data dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana della deliberazione del consiglio regionale di approvazione dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attivitā sanitaria di medicina dello sport,nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro cinque anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali e impiantistici;
b) entro tre anni, per quanto riguarda i requisiti tecnologici;
c) entro due anni per quanto riguarda la predisposizione di linee guida e regolamenti interni;
d) entro un anno, per quanto riguarda i requisiti organizzativi.
4. Il comune territorialmente competente rinnova l'autorizzazione entro centottanta giorni dalla richiesta dopo aver accertato, tramite il dipartimento di prevenzione dell'azienda unitā sanitaria locale, la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della legge regionale n. 8/1999.
5. La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione o il mancato adeguamento ai requisiti nei termini indicati al comma 3, comporta la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio.