(Regione Toscana - legge n° 35, 9 luglio 2003)
1. Agli ambulatori di medicina dello sport si applicano le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 8/1999. Gli ambulatori di medicina dello sport sono tenuti ad adeguarsi e a mantenere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici ai sensi della legge regionale n. 8/1999 e della presente legge.
2. Il consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva i requisiti specifici per l'esercizio dell'attivitą sanitaria di medicina dello sport.