(Regione Toscana - legge n° 35, 9 luglio 2003)
1. Al fine di consentire il pieno utilizzo e la migliore operativitą degli ambulatori, le aziende unitą sanitarie locali e gli ambulatori accreditati programmano le attivitą certificative nell'intero arco dell'anno.
2. Le societą e le organizzazioni sportive sono tenute a presentare alle competenti strutture organizzative delle aziende unitą sanitarie locali e agli ambulatori accreditati ai quali intendono richiedere la certificazione, il fabbisogno di certificazioni dei propri atleti sulla base dell'attivitą sportiva programmata e della scadenza degli attestati di idoneitą gią rilasciati.