(Regione Toscana - legge n° 35, 9 luglio 2003)
1. Le aziende unitā sanitarie locali istituiscono un'anagrafe degli atleti sottoposti a visita per il rilascio della certificazione relativa all'attivitā sportiva agonistica, suddivisi per disciplina sportiva.
2. Presso la commissione regionale d'appello di cui all'art. 9 č istituita l'anagrafe degli atleti non idonei o temporaneamente sospesi.
3. Gli ambulatori accreditati che rilasciano certificazioni di idoneitā all'attivitā sportiva agonistica e non agonistica inviano, con cadenza almeno semestrale, in forma informatizzata, all'azienda unitā sanitaria locale di competenza l'elenco nominativo delle visite effettuate al fine di effettuare un censimento degli atleti.
4. La giunta regionale definisce con propria deliberazione, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalitā per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe.
5. Le aziende unitā sanitarie locali comunicano annualmente alla giunta regionale i dati sull'attivitā svolta secondo i criteri e le modalitā stabilite con apposito atto della giunta regionale.