Toscana - Legge 35/03 - articolo 8: Controllo antidoping

Articolo 8 - Controllo antidoping

(Regione Toscana - legge n° 35, 9 luglio 2003)

1. Le funzioni in materia di controllo antidoping sono esercitate dalle aziende unitą sanitarie locali d'intesa con la Commissione di vigilanza di cui all'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attivitą sportive e della lotta contro il doping).

2. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge, un programma di validitą triennale per definire i controlli di competenza delle aziende unitą sanitarie locali, individuando il laboratorio di riferimento regionale.

3. Gli adempimenti relativi al controllo antidoping di cui all'Art. 4, comma 3, della legge n. 376/2000 sono assicurati:

a) per quanto concerne il prelievo delle sostanze biologiche, dai medici designati dalla competente struttura organizzativa dell'azienda unitą sanitaria locale d'intesa con la federazione medico sportiva italiana;

b) per quanto attiene gli esami di laboratorio, dagli istituti o laboratori individuati dal piano sanitario regionale accreditati da Regione ad eseguire tale tipo di analisi o dai laboratori antidoping accreditati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 376/2000.

4. Gli oneri finanziari relativi agli accertamenti di cui al comma 3, sono a carico di chi richiede il controllo.

5. La giunta regionale promuove un programma di formazione degli operatori affinchč nelle fasi di avviamento alla pratica sportiva siano fornite tutte le informazioni per la lotta all'uso delle sostanze dopanti e informazioni utili ad una corretta alimentazione degli sportivi (con particolare attenzione ai minori) contro l'abuso degli integratori alimentari che incrementano la performance.


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