(Regione Toscana - legge n° 35, 9 luglio 2003)
1. Le societā o organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilitā, a:
a) subordinare la partecipazione degli atleti alle attivitā sportive agonistiche e non agonistiche alla presentazione della certificazione di idoneitā sportiva prevista, dalla presente legge;
b) conservare i certificati di idoneitā dei propri atleti, verificandone scadenza e validitā;
c) verificare la regolaritā della posizione dei propri atleti che prendono parte alle gare agonistiche dalle stesse organizzate mediante esame del libretto sanitario;
d) rifiutare, ai fini della pratica delle attivitā sportive agonistiche e non agonistiche, i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati nella presente legge.
2. Chiunque organizzi manifestazioni sportive č tenuto ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, di controllo medico e di primo soccorso, previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali e comunque chiunque organizzi manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attivitā motorie e ricreative č tenuto ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di primo soccorso.
3. Nelle manifestazioni sportive, il medico sportivo con funzioni di giurato tecnico, previsto dai regolamenti federali, č designato, prioritariamente fra i medici specialisti in medicina dello sport, dall'articolazione organizzativa di medicina sportiva della azienda unitā sanitaria locale competente per territorio, d'intesa con Federazione medico sportiva italiana.