Sardegna - Legge 11/03 - articolo 1

Articolo 1

(Regione Sardegna - legge n° 11, 10 novembre 2003)

1. Al fine di poter accedere ai conguagli statali relativi al finanziamento delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario č autorizzata, nell'anno 2003, la contrazione di un mutuo di euro 144.000.000 per il ripristino dei disavanzi delle Aziende sanitarie locali relativi all'anno 2000.

2. Il mutuo di cui al comma 1 č contratto, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell'Art. 4, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405, con la cassa depositi e prestiti per una durata di 10 anni, con decorrenza non anteriore al 10 gennaio 2004.

3. Gli interessi di preammortamento e le annualitā di ammortamento del predetto mutuo sono garantiti mediante l'iscrizione nel bilancio della Regione, per tutta la durata del mutuo medesimo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei relativi pagamenti.


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