(Regione Toscana - legge n° 8/99 - testo aggiornato)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, in relazione al titolo III, si provvede con una quota del fondo sanitario regionale, cosė come determinato annualmente con legge regionale di bilancio, da iscriversi in apposito capitolo di spesa.