(Regione Toscana - legge n° 8/99 - testo aggiornato)
1. Le strutture sanitarie pubbliche in esercizio, le strutture sanitarie private autorizzate e i professionisti che intendano erogare prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale all'intemo degli atti della programmazione sanitaria regionale, debbono ottenere preventivamente l'accreditamento.
2. L'accreditamento è rilasciato dalla Regione alle strutture pubbliche e private ed ai professionisti che ne facciano richiesta subordinata mente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
2-bis. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'Art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'accreditamento, nell'ambito della programmazione regionale e locale, è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'Art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, da stipularsi nell'ambito della disciplina vigente secondo i principi di imparzialità e trasparenza.
4. Il piano sanitario regionale definisce il programma regionale di accreditamento, indicando gli obiettivi generali da raggiungere nel triennio e le iniziative necessarie per valorizzare l'accreditamento come strumento di garanzia per i cittadini, per la qualificazione dell'offerta e per la crescita del servizio sanitario verso l'eccellenza.