Toscana - Legge 8/99 - articolo 17: Norme transitorie

Articolo 17 - Norme transitorie

(Regione Toscana - legge n° 8/99 - testo aggiornato)

1. Le disposizioni sui requisiti obbligatori di cui alla presente legge trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove strutture e studi e di ampliamento o trasformazione o trasferimento di sede di strutture e studi già autorizzati.

2. Nel caso di ampliamento o trasformazione di strutture o studi già autorizzati, le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate limitatamente all'oggetto dell'ampliamento o della trasformazione.

3. Per ampliamento si intende un aumento del numero di posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte.

4. Per trasformazione si intende la modifica delle funzioni sanitarie già autorizzate o il cambio d'uso, con o senza lavori, degli edifici o di parti di essi destinati a ospitare nuove funzioni sanitarie.

5. In attesa dell'attuazione, da parte della giunta regionale, degli adempimenti di cui all'Art. 7, comma 2, nei successivi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere rilasciate dalla giunta stessa le autorizzazioni di cui all'Art. 6.

6. Le strutture private già autorizzate e gli studi professionali già in esercizio dovranno adeguarsi ai requisiti generali e specifici di cui all'Art. 2, comma 1, a far data dalla loro approvazione, nei termini sottoindicati:

a) entro cinque anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali, e impiantistici;

b) entro tre anni, per quanto riguarda i requisiti tecnologici;

c) entro due anni per quanto riguarda la predisposizione di linee guida e regolamenti interni;

d) entro un anno, per quanto riguarda i requisiti organizzativi.

6-bis. Ai fini della presente legge, si considerano in esercizio gli studi professionali, singoli o associati, i cui titolari, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino giù svolgere attività libero professionale.

7. Le strutture private già autorizzate dovranno, altresì, dall'entrata in vigore della presente legge adeguarsi: a) entro cinque anni per quanto riguarda i requisiti di cui all'Art. 12, commi 2 e 3;

b) entro un anno per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 14.

8. Le strutture private già autorizzate ai sensi della normativa vigente, per continuare a svolgere le attività, devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di rinnovo dell'autorizzazione nei modi di cui all'Art. 7, comma 2.

9. Il sindaco territorialmente competente rinnova l'autorizzazione entro dodici mesi dalla richiesta, dopo aver accertato, tramite il dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L., la sussistenza dei requisiti richiesti.

10. La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione o il mancato adeguamento ai requisiti disciplinati dalla presente legge nei termini indicati nei commi 6 e 7, comporta la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio.


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