(Regione Toscana - legge n° 8/99 - testo aggiornato)
1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è effettuato dalla competente struttura organizzativa delle aziende U.S.L.
2. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Resta fermo, ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale, l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria nel caso di violazioni di norme penali.
3. La chiusura della struttura e dello studio ai sensi dell'Art. 15, comma 1, è disposta dal sindaco non appena ricevuto il rapporto degli agenti accertatori.
4. Nel caso previsto dall'Art. 15, comma 2, l'interessato può far pervenire al sindaco, entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione, scritti difensivi e documenti, nonchè chiedere di essere sentito. Il sindaco, dopo aver acquisito il rapporto dell'azienda U.S.L., esaminati eventuali scritti difensivi e sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, con ordinanza motivata, dispone i relativi provvedimenti sanzionatori previsti dall'Art. 15, commi 2 e 3. La sanzione pecuniaria è comminata purchè non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'Art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il sindaco, qualora dall'accertamento non ravvisi la sussistenza delle violazioni o inadempienze, emette ordinanza motivata di archiviazione. Il provvedimento emanato è notificato all'interessato ed è trasmesso all'organo che ha redatto il rapporto il quale, in caso di provvedimento di chiusura, ne cura l'esecuzione.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono incamerati dai comuni, con destinazione ad attività socio - sanitarie.