(Regione Toscana - legge n° 8/99 - testo aggiornato)
1. Il sindaco dispone la chiusura della struttura o dello studio aperto o trasferito in altra sede senza autorizzazione, nonchè la chiusura dell'attività ambulatoriale e di degenza a ciclo diurno aperta senza autorizzazione all'interno delle strutture di ricovero.
2. Il sindaco dichiara altresì la decadenza dell'autorizzazione e dispone la conseguente chiusura della struttura e dello studio nei quali sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini.
3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 3.100,00 e un massimo di Euro 10.350,00, nel caso di strutture, e la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 1.550,00 e un massimo di Euro 9.300,00, nel caso di studi professionali.
4. La nuova autorizzazione all'esercizio può essere rilasciata solo dopo un anno dal provvedimento di chiusura.
5. In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge, di carenza dei requisiti di cui all'Art. 2, comma 1, o di violazione di prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, il sindaco ordina la rimozione delle inadempienze e delle irregolarità riscontrate, assegnando a tal fine un termine compreso tra trenta e centottanta giorni.
6. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, il sindaco dispone la sospensione dell'attività per un periodo di tempo da uno a sei mesi.
7. L'attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento della intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate. In caso contrario il sindaco dichiara la decadenza dell'autorizzazione.
8. L'autorizzazione all'esercizio può essere nuovamente rilasciata solo dopo un anno dalla dichiarazione di decadenza della stessa.
9. Nel caso previsto al comma 5 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 2.100,00 e un massimo di Euro 6.200,00 nel caso di strutture, e la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 1.050,00 e un massimo di Euro 3.100,00 in caso di studi.
10. Il legale rappresentante e il direttore sanitario della struttura che non adempiono agli obblighi a loro rispettivamente imposti dagli articoli 11 e 13 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.100,00. Il titolare dello studio che non adempie agli obblighi a lui imposti dall'Art. 14 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 250,00 e un massimo di Euro 1.550,00.
11. Salvo quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera f) e 14, comma 1, lettera c), l'autorizzazione decade automaticamente in caso di dichiarata o accertata chiusura o inattività per un periodo superiore a sei mesi.