(Regione Toscana - legge n° 8/99 - testo aggiornato)
1. Il titolare dello studio professionale č tenuto a comunicare tempestivamente al sindaco:
a) le sostituzioni e.o le integrazioni del personale sanitario operante nello studio;
b) le sostituzioni e.o integrazioni delle attrezzature sanitarie;
c) la temporanea chiusura o inattivitā dello studio.
2. Il titolare dello studio professionale č inoltre tenuto a curare l'organizzazione tecnico-sanitaria dello studio sotto il profilo igienico ed organizzativo.