Toscana - Legge 8/99 - articolo 12: Direttore sanitario - Requisiti

Articolo 12 - Direttore sanitario - Requisiti

(Regione Toscana - legge n° 8/99 - testo aggiornato)

1. Ogni struttura sanitaria deve avere un direttore sanitario.

2. Il direttore sanitario deve essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica o deve aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.

3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post-acuta, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte.

4. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte, per quanto di competenza, anche da un direttore tecnico in possesso di laurea specialistica in biologia o chimica, purchè specializzato o in possesso di almeno cinque annidi anzianità nell'attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.

5. E' consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile in non più di tre strutture sanitarie ambularoriali e comunque deve essere garantito un orario congruo alle specifiche funzioni e alle specifiche prestazioni non inferiore alle dodici ore settimanali per singola struttura.

6. Non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile in più di un presidio di ricovero.

7. La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria.

8. La disposizione del comma 7 non si applica alle strutture ambulatoriali monospecialistiche.


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