Toscana - Legge 8/99 - articolo 9: Funzioni di accertamento e verifica

Articolo 9 - Funzioni di accertamento e verifica

(Regione Toscana - legge n° 8/99 - testo aggiornato)

1. Il sindaco territorialmente competente provvede all'accertamento ed alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'Art. 2, avvalendosi della struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. nel territorio della quale č ricompreso il comune medesimo.

2. In rapporto alla tipologia di prestazioni erogate nei presidi e negli studi professionali, possono essere interessate all'accertamento e alla verifica dei requisiti anche altre strutture organizzative.

3. Le funzioni di coordinamento sono svolte dal responsabile del dipartimento di prevenzione.

4. La verifica del mantenimento dei requisiti viene effettuata con periodicitā triennale, mediante autocertificazione, sulla base delle indicazioni stabilite dalla giunta regionale con propria deliberazione.

5. Il sindaco e/o la giunta regionale possono disporre controlli e verifiche ogni qualvolta ne ravvisino la necessitā, ai fini del buon andamento delle attivitā sanitarie.

6. Di ogni verifica redatto apposito verbale da consegnare in copia al legale rappresentante o al titolare e al direttore sanitario, al sindaco e al presidente della giunta regionale.


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