(Regione Toscana - legge n° 8/99 - testo aggiornato)
1. La domanda di autorizzazione deve essere indirizzata al sindaco territorialmente competente.
2. La giunta regionale, al fine di dettare modalità di comportamento omogenee su tutto il territorio regionale, determina con propria deliberazione le modalità e i termini per la richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione. I comuni, nell'ambito della propria autonomia, definiscono gli aspetti organizzativi e procedurali connessi al rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto delle disposizioni generali approvate dalla giunta regionale, presedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in casa di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente.