(Regione Toscana - legge n° 8/99 - testo aggiornato)
1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie e degli studi professionali di cui all'Art. 5 è subordinata all'esistenza dei requisiti previsti dall'Art. 2, comma 1, in relazione alle specifiche tipologie di prestazioni di cui all'Art. 1.
2. Formano oggetto di autorizzazione:
a) l'apertura e l'esercizio;
b) l'ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell'attività;
c) l'ampliamento e la riduzione dei locali;
d) il trasferimento in altra sede;
e) il cambio di titolarità;
f) la pubblicità.