(Regione Toscana - legge n° 8/99 - testo aggiornato)
1. Sono soggette ad autorizzazione del sindaco, entro sei mesi dalla richiesta, tutte le strutture sanitarie private che gestiscono:
a) ambulatori mono o polispecialistici;
b) gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico e più in particolare laboratori di analisi cliniche, gabinetti radiologici, gabinetti di medicina nucleare, servizi di ecografia e comunque di diagnostica strumentale non complementare all'attività clinica. Per strutture eroganti prestazioni di diagnostica strumentale si intendono quelle strutture che si pongono come strumentali ad altri operatori e che siano destinate alla sola attività diagnostica con l'uso di attrezzature di una certa complessità;
c) presidi di cure fisiche in genere;
d) gabinetti di radioterapia;
e) presidi di ricovero;
f) centri di riabilitazione sia ambulatoriali che di ricovero a ciclo continuativo e diurno, centri diurni o di day-hospital psichiatrico, strutture residenziali di psichiatria, strutture di riabilitazione per tossicodipendenti.
2. Sono altresì soggetti ad autorizzazione gli studi singoli o associati, per l'esercizio dell'attività libero-professionale, relativamente agli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente, individuati con deliberazione del consiglio regionale ai sensi dell'Art. 2.
3. Non sono altresì soggette ad autorizzazione le attività libero-professionali svolte dalle figure professionali sanitarie, individuate dai regolamenti del Ministro della sanità, in attuazione dell'Art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, salvo non rientrino tra le professioni sanitarie di cui al comma 2.