Toscana - Legge 8/99 - articolo 4: Competenza

Articolo 4 - Competenza

(Regione Toscana - legge n° 8/99 - testo aggiornato)

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie e degli studi professionali di cui all'Art. 5 è attribuita al sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, del comune ove la struttura ha sede.


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