(Regione Toscana - legge n° 8/99 - testo aggiornato)
1. L'accertamento e la verifica dei requisiti di cui all'Art. 2 sono effettuati:
a) per le strutture pubbliche nell'ambito delle procedure di accreditamento;
b) per le strutture private e gli studi professionali soggetti ad autorizzazione ai sensi dall'Art. 9.