(Regione Toscana - legge n° 8/99 - testo aggiornato)
1. Fatti salvi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, al fine di dettare una disciplina uniforme su tutto il territorio regionale, definisce, con propria deliberazione, i requisiti generali e specifici di cui all'Art. 1.
2. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, gli studi professionali soggetti ad autorizzazione e le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti e non acuti sono tenute ad adeguarsi e a mantenere i requisiti di cui al comma 1.
3. Non sono soggette alla disciplina prevista dalla presente legge le residenze sanitarie assistenziali (RSA).