(Regione Toscana - legge n° 8/99 - testo aggiornato)
1. In attuazione dell'Art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la presente legge:
a) i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle seguenti tipologie di attivitą sanitarie:
1) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e territoriale;
2) prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a ciclo continuativo e diurno;
3) prestazioni di ricovero in fase post-acuta a ciclo continuativo e diurno;
b) le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio delle strutture private dove si esercitano le attivitą di cui ai punti 1), 2) e 3);
c) i principi e le modalitą per la determinazione dei requisiti delle strutture pubbliche e private, nonchč dei professionisti ai fini dell'accreditamento;
c-bis) i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici, nonchč le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessitą o che comportino un rischio per il paziente.