Toscana - Legge 8/99 - indice

Regione Toscana
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LEGGE REGIONALE N°8, 23 FEBBRAIO 1999
(Gazzetta Ufficiale, 3a serie speciale, n. 3 del 17.01.04)

(abrogata dalla legge 51/2009, articolo 52 - ndr)

Testo aggiornato della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento)

Aggiornato con:

legge regionale 8 marzo 2000, n. 20 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 «Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento»);

legge regionale 25 ottobre 2000, n. 75 (Modifica della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 «Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie; autorizzazione e procedura di accreditamento», già modificata dalla legge regionale 8 marzo 2000, n. 20);

legge regionale 8 luglio 2003, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 «Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento.

Avvertenza

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del consiglio regionale, al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte.

Articolo 1 - Oggetto della legge

Titolo I - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
Articolo 2 - Obbligatorietà del possesso dei requisiti
Articolo 3 - Accertamento e verifica dei requisiti

Titolo II - AUTORIZZAZIONE
Articolo 4 - Competenza
Articolo 5 - Strutture e studi professionali soggetti ad autorizzazione
Articolo 6 - Oggetto dell'autorizzazione
Articolo 7 - Domanda di autorizzazione
Articolo 8 - Trasmissione atti autorizzativi
Articolo 9 - Funzioni di accertamento e verifica
Articolo 10 - Pubblicità sanitaria
Articolo 11 - Legale rappresentante della struttura
Articolo 12 - Direttore sanitario - Requisiti
Articolo 13 - Direttore sanitario - Compiti
Articolo 14 - Titolare dello studio professionale
Articolo 15 - Sanzioni
Articolo 16 - Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'Art. 15
Articolo 17 - Norme transitorie

Titolo III - ACCREDITAMENTO
Articolo 18 - L'accreditamento
Articolo 19 - Le procedure per l'accreditamento

Titolo IV - NORME FINALI
Articolo 20 - Nuove costruzioni
Articolo 20-bis - Finanziamento
Articolo 21 - Abrogazioni