(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)
1. Per i laureati in biologia o chimica, che già ricoprono l'incarico di direttore tecnico alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità quinquennale di cui all'Art. 12, comma 4, della legge regionale n. 8/1999, così come sostituito dall'Art. 11, può essere maturata entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.
2. La giunta regionale propone al consiglio regionale i provvedimenti di cui all'Art. 20, comma 2, della legge regionale n. 8/1999 così come sostituito dall'Art. 18, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 8 luglio 2003
PASSALEVA
La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1° luglio 2003 designata con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.