(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)
1. L'Art. 20 della legge regionale n. 8/1999 č sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Nuove costruzioni).
1. Per la realizzazione di strutture sanitarie, o per l'ampliamento di quelle esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno che comporti un aumento di posti letto rispetto alle dotazioni previste dalla programmazione regionale, i soggetti interessati acquisiscono preventivamente dalla giunta regionale la verifica di compatibilitą del progetto.
2. I criteri, le modalitą e gli ambiti di applicazione della verifica, con eventuale individuazione delle tipologie di strutture o dei settori di attivitą per i quali la verifica possa essere esclusa, sono stabiliti dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale in coerenza con le previsioni contenute nel piano sanitario regionale.
3. La documentazione che il soggetto interessato presenta al comune ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'attestazione di conformitą per gli interventi di cui al comma 1, deve comprendere l'acquisizione della verifica di compatibilitą, con le modalitą definite dalla Regione.
4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, l'obbligo di acquisire la verifica di compatibilitą č sospeso per i presidi ambulatoriali di specialistica e diagnostica, nonchč per i centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale di cui all'allegato 1 alla deliberazione del consiglio regionale 26 luglio 1999, n. 221 (Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle attivitą sanitarie).».