Toscana - Legge 34/03 - articolo 17: Sostituzione dell'Art. 19 della legge regionale n. 8/1999

Articolo 17 - Sostituzione dell'Art. 19 della legge regionale n. 8/1999

(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)

1. L'Art. 19 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Procedure per l'accreditamento).

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva in attuazione della presente legge e sentito il consiglio sanitario regionale, i provvedimenti con i quali sono definiti i requisiti generali e specifici, i manuali e le procedure per l'accreditamento, nonchè i tempi e le modalità per l'adeguamento ai requisiti delle strutture in esercizio.».

2. I requisiti generali e specifici sono definiti avendo a riferimento nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni:

a) la qualità dei sistemi organizzativi;

b) la qualità tecnico-professionale;

c) la qualità come percepita dall'utente.

3. Ai fini dell'individuazione dei requisiti di accreditamento e della predisposizione dei manuali, la giunta regionale si avvale dell'osservatorio della qualità dell'agenzia regionale di sanità, nel quadro delle competenze ad esso attribuite dalla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale).

4. Per consentire l'attività di verifica esterna, il consiglio regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, istituisce le commissioni per l'accreditamento, nel numero stabilito dal piano stesso.

5. La composizione delle commissioni è costituita come segue:

a) rappresentanti dei produttori pubblici;

b) rappresentanti dei produttori privati;

c) rappresentanti dell'utenza;

d) rappresentanti delle professioni mediche e infermieristiche.

6. Le commissioni esaminano la documentazione allegata alla richiesta di accreditamento, effettuano le visite di verifica e stilano relazione motivata in ordine alla acereditabilità della struttura.

7. La giunta regionale concede o nega l'accreditamento delle singole strutture e procede alla iscrizione degli accreditati in apposito elenco.

8. La giunta regionale provvede ad attuare forme congrue di pubblicità dell'elenco di cui al comma 7 e garantisce l'accesso ai relativi dati a tutti i soggetti interessati.».


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