(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)
1. Il comma 2 dell'Art. 18 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:
«2. L'accreditamento è rilasciato dalla Regione alle strutture pubbliche e private ed ai professionisti che ne facciano richiesta subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.».
2. Dopo il comma 2 dell'Art. 18 della legge regionale n. 8/1999 è inserito il seguente:
«2-bis. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'Art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.».
3. Il comma 3 dell'Art. 18 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:
«3. L'accreditamento, nell'ambito della programmazione regionale e locale, è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'Art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, da stipularsi nell'ambito della disciplina vigente secondo i principi di imparzialità e trasparenza.».