(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)
1. Il comma 1 dell'Art. 17 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni sui requisiti obbligatori di cui alla presente legge trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove strutture e studi e di ampliamento o trasformazione o trasferimento di sede di strutture e studi già autorizzati.».
2. Il comma 2 dell'Art. 17 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso di ampliamento o trasformazione di strutture o studi già autorizzati, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate limitatamente all'oggetto dell'ampliamento o della trasformazione.».
3. Al comma 6 dell'Art. 17 della legge regionale n. 8/1999 dopo le parole «già autorizzate» sono inserite le seguenti: «e gli studi professionali già in esercizio.».
4. Dopo il comma 6 dell'Art. 17 della legge regionale n. 8/1999 è inserito il seguente:
«6-bis. Ai fini della presente legge, si considerano in esercizio gli studi professionali, singoli o associati, i cui titolari, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino già svolgere attività libero professionale.».