(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)
1. Il comma 2 dell'Art. 16 della legge regionale n. 8/1999 č sostituito dal seguente:
«2. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Resta fermo, ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale l'obbligo di rapporto all'autoritą giudiziaria nel caso di violazioni di norme penali.».
2. Il comma 3 dell'Art. 16 della legge regionale n. 8/1999 č sostituito dal seguente:
«3. La chiusura della struttura e dello studio ai sensi dell'Art. 15, comma 1, č disposta dal sindaco non appena ricevuto il rapporto degli agenti accertatori.».