Toscana - Legge 34/03 - articolo 13: Modifiche all'Art. 15 della legge regionale n. 8/1999

Articolo 13 - Modifiche all'Art. 15 della legge regionale n. 8/1999

(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)

1. Il comma 1 dell'Art. 15 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Il sindaco dispone la chiusuradella struttura o dello studio aperto o trasferito in altra sede senza autorizzazione, nonchè la chiusura dell'attività ambulatoriale e di degenza a ciclo diurno aperta senza autorizzazione all'interno delle strutture di ricovero.».

2. Il comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Il sindaco dichiara altresì la decadenza dell'autorizzazione e dispone la conseguente chiusura della struttura e dello studio nei quali sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini.».

3. Il comma 3 dell'Art. 15 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di Euro 3.100,00 e un massimo di Euro 10.350,00, nel caso di strutture, e la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 1.550,00 e un massimo di Euro 9.300,00, nel caso di studi professionali.».

4. Il comma 9 dell'Art. 15 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«9. Nel caso previsto al comma 5 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di Euro 2.100,00 e un massimo di Euro 6.200,00 nel caso di strutture, e la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 1.050,00 e un massimo di Euro 3.100,00 in caso di studi.».

5. Il comma 10 dell'Art. 15 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

«10. Il legale rappresentante e il direttore sanitario della struttura che non adempiono agli obblighi a loro rispettivamente imposti dagli articoli 11 e 13 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.100,00. Il titolare dello studio che non adempie agli obblighi a lui imposti dall'Art. 14 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 250,00 e un massimo di Euro 1.550,00.».

6. Il comma 11 dell'Art. 15 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:

«11. Salvo quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera f) e 14, comma l, lettera e), l'autorizzazione decade automaticamente in caso di dichiarata o accertata chiusura o inattività per un periodo superiore a sei mesi.».


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