(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)
I. Il comma 4 dell'Art. 12 della legge regionale n. 8/1999 č sostituito dal seguente:
«4. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attivitą di medicina di laboratorio, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte, per quanto di competenza, anche da un direttore tecnico in possesso di laurea specialistica in biologia o chimica, purchč specializzato o in possesso di almeno cinque anni di anzianitą nell'attivitą di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.».