(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)
1. Il comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:
«1. La pubblicità sanitaria è consentita nei limiti e nelle forme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie).».
2. Il comma 2 dell'Art. 10 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:
«2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco ai sensi della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), e successive modificazioni, secondo le modalità ivi previste, sentiti gli ordini e i collegi professionali competenti.».