(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)
1. Il comma 2 dell'Art. 9 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:
«2. In rapporto alla tipologia di prestazioni erogate nei presidi e negli studi professionali, possono essere interessate all'accertamento e alla verifica dei requisiti anche altre strutture organizzative.».
2. Il comma 6 dell'Art. 9 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:
«6. Di ogni verifica è redatto apposito verbale da consegnare in copia al legale rappresentante o al titolare e al direttore sanitario, al sindaco e al presidente della giunta regionale.».