(Regione Toscana - legge n° 34, 8 luglio 2003)
1. Il comma 2 dell'Art. 8 della legge regionale n. 8/1999 è sostituito dal seguente:
«2. La giunta regionale cura la tenuta dell'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati e con cadenza annuale ne provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana; la giunta regionale garantisce a tutti i soggetti interessati l'accesso ai relativi dati.».